La crisi e la turbolenza dei mercati finanziari hanno messo in evidenza l’inadeguatezza delle regole di comportamento che gli intermediari erano tenuti a rispettare nella fase di distribuzione di prodotti finanziari, bancari e assicurativi. Il legislatore europeo ha, dunque, avviato un rafforzamento delle regole di governance a tutela degli investitori per evitare pratiche di distribuzione inadeguate.

L’art. 25 della direttiva UE n. 97/2016 sulla distribuzione assicurativa ha introdotto in capo alle imprese ed agli intermediari che distribuiscono prodotti assicurativi l’obbligo di adottare, gestire e controllare i processi di “governo e controllo del prodotto” per una maggiore tutela del cliente.

È stato introdotto, a completamento della direttiva, un regolamento IVASS in materia di requisiti di governo  e controllo di prodotti assicurativi (POG). Tale regolamento è volto a garantire uniformità delle regole applicabili alla distribuzione di IBIP, disciplinare meglio il processo di approvazione dei prodotti, rafforzare il ruolo di compliance all’interno del processo di approvazione e definire meglio il flusso di informazioni tra imprese e distributori.

È stato introdotto, inoltre, il regolamento IVASS 45/2020 che rafforza il ruolo della funzione di compliance, individua target positivi e negativi che il produttore valorizza nell’attività di testing del prodotto e dispone specifiche in tema di processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi e flussi informativi.

Tale regolamento individua per i distributori, invece, compiti e responsabilità come garantire l’individuazione delle ipotesi in cui il prodotto non sia più appetibile sul mercato e l’individuazione delle circostanze che comportano un aggravio del rischio di pregiudizio per il cliente.

Infine vi è il procedimento IVASS 97/2020, volto a modificare il precedente regolamento IVASS 40/2018. Tale procedimento apporta innovazioni nell’ambito di: formazione e aggiornamento professionale, collaborazione orizzontale, compiti della funzione compliance, informativa precontrattuale, valutazione delle richieste ed esigenze del contraente e vendita abbinata.

In conclusione la POG dovrà essere proporzionata ed adeguata alla natura del prodotto e le disposizioni prudenziali sono applicabili in base al profilo di rischio dell’impresa. Si auspica che i recenti interventi si traducano in dispositivi a tutela del cliente finale posto che non potranno ridurre le asimmetrie informative data la limitata educazione finanziaria dei consumatori.